La Corte d′Appello di Roma (sent. n. 5004/2025) interviene su un tema spesso frainteso: chi può agire per ottenere l′adempimento di un onere testamentario. La Corte chiarisce che l′espressione "qualsiasi interessato", contenuta nell′art. 648 c.c., non va interpretata in senso generico, ma va letta alla luce della volontà del testatore.
Possono quindi chiedere l′adempimento dell′onere solo i soggetti che sono direttamente collegati all′interesse che il testatore ha inteso tutelare, come gli eredi o i beneficiari. Restano invece esclusi i terzi che vantano un mero interesse economico, ad esempio chi ha svolto una prestazione collegata all′onere: in questi casi, la tutela passa attraverso gli ordinari strumenti del diritto civile e non attraverso l′azione prevista per l′onere testamentario.
La pronuncia ribadisce così la natura finalistica e personale dell′onere testamentario, che non è uno strumento di tutela generale, ma un mezzo per garantire il rispetto delle ultime volontà del testatore e degli interessi da lui espressamente voluti.